Mediazione obbligatoria, l’onere grava sul creditore

“Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 de 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma …

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