Se cambia l’imputazione scatta la facoltà di richiedere la messa alla prova

Se il Pm modifica l’imputazione originaria nel corso dell’istruttoria, all’imputato deve essere concessa la facoltà di richiedere, al giudice del dibattimento, l’ammissione al rito alternativo premiale della sospensione del procedimento con messa alla prova. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza n. 14 di oggi, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 516 del c.p.p., proprio nella parte in cu non prevede tale facoltà per l’imputato

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